Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 18 (Contratti aggiudicati in base a
norme internazionali)
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; artt. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti
pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra
l’Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla
realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati
firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla
gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può
consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo
77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all’articolo 68 della
direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
1-bis. In sede di aggiudicazione degli
appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
favorevoli quanto quelle che sono concesse dai paesi terzi agli operatori
economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l’Organizzazione
mondiale del commercio.