Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture

Torna all'indice


 

Art. 193 (Obbligo di comunicazione)
(art. 20 decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

 

1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell’Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere. L’Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi interessati.