Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 257 (Entrata in vigore)
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all’entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità e dell’Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l’articolo 240 in relazione all’accordo bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1 agosto 2000.
3. L’articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell’elenco annuale per l’anno 2007; per gli elenchi relativi all’anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l’articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.