Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 34 (Soggetti a cui possono essere
affidati i contratti pubblici)
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; artt. 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, l.
n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs n. 157/1995; art. 23,
d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti
espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le
società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37.
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi
2. Articolo abrogato dalla Legge 166/2009