Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 36 (Consorzi stabili)
(art. 12, l. n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in
possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40,
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo
non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio
di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva
la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei
anni dalla data di costituzione.
3. soppresso.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché
l'articolo 118.
5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da
ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma
stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento
nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. Per i lavori
la qualificazione è acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la
classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui
all’articolo
40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano
posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.