Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 37 (Raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di concorrenti)
(art. 13, l. n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n.
358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, l. n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento
temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e
così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per
raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti
finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si
intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le
prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento
orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione
principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di
concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento
ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei
confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori
scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale
del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i
requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere
posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere
e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti
anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'all'articolo 34 , comma 1, lettera b), sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18
e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il
quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non
siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il
regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono
essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale
subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di
subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti
del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo,
l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso
individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori
economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa
procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico
mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta
causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai
mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione
degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario
nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire.