Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 38 (Requisiti di ordine generale)
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n.
34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture
e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la
sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato
i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre
anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
m-quater) che si trovino,
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965,
n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater),
i concorrenti allegano, alternativamente:
a) la dichiarazione di non
essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con nessun partecipante alla medesima procedura;
b) la dichiarazione di essere
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui
sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude
i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al
presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo
di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo
2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di
verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai
candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n.
313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al
presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in
Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì
chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione
europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli
Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa
dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente,
a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o di provenienza.