Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 40 (Qualificazione per eseguire lavori
pubblici)
(artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, l. n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai
princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso
fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali
impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui
all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di
qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di
attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario
che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA
nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori
pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false
attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del
codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i
requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato
il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione. Tra i requisiti tecnico – organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni
appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati
unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni
appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) soppressa;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti
degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale
verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38, e i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con
le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i
requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi
appropriati, le misure di gestione ambientale.
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di
durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della
revisione di cui al comma 2 la verifica di mantenimento sarà
tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore
ai tre quinti della stessa;
f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle
rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività
degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già
a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza
dell’autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità
commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonché in caso di inerzia
delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti
all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di
proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
g-bis) la previsione delle sanzioni
pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino
alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli
operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti
formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di
qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e
conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio.
5. E’ vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli
elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto
per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di
lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria
organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio
che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente
dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di
lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le
referenze che hanno permesso il rilascio dell’attestazione e i dati da esse
risultanti non possono essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione
della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni
anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì
tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati
nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma
11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e
degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato
con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle
imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la
decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la
stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento,
ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di
inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione
alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.