Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 47 (Operatori economici stabiliti in
Stati diversi dall'Italia)
(art. 20 septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Agli operatori economici stabiliti stabilite negli altri Stati
aderenti all’Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari
dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che
istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad
altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati
con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti
pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle
medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di
cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla
gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il
disposto dell’articolo 38, comma 5.