Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 48 (Controlli sul possesso dei
requisiti)
(art. 10, l. n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti
nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le
stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L’Autorità dispone
altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento.
1-bis. Quando le stazioni
appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da
invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando,
in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. Non si applica il comma 1, primo periodo
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra
i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.