Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 53 (Tipologia e oggetto dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture)
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, l. n. 109/1994; art.
83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, l. n. 2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i
lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti
all’articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre
stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente
comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il
contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.
Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare,
nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo
indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva,
per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del
contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del
progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o
«punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le
caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma
2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i
progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare
nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la
progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo
quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di
progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo
a base del contratto.
3-bis. Per i contratti di
cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3,
l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del
progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per
la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente
agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione
del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista.
4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É
facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di
sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto
relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in
sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei
terreni. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione
di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di
misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono
essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l’esecuzione può
iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del
progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti
all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui
all’articolo 128 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e
le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono
formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni
immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché
non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la
procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che
l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento anteriore a quello
del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo
dopo l’approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, e il
prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il differenziale di
prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione del contratto;
b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il
prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.
9. Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene
utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma
8.
10. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non abbia
stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento
dell’immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara
deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del
bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di
articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128, dei beni
appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici,
al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del
vincolo di destinazione.