Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 55 (Procedure aperte e ristrette)
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, l. n. 109/1994; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi
dell’articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura
ristretta, come definite all’articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando
il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto, e fa
menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel
caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che
non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta
comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte
nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di
invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini
fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo
quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177.