Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 58 (Dialogo competitivo)
(art. 29, direttiva 2004/18)
(Rinviato al 1 febbraio 2007 con la legge
228/2006)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi,
qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta
l’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del
dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad
esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di
cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del
Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30
giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque
procedere.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato
<<particolarmente complesso>> quando la stazione appaltante
- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 68,
comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità
o i suoi obiettivi, o
- non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o
finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere
considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione
appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di
studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di
diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al
dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla
sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all’articolo
64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando
stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando,
nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo
competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a
46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo 83, comma 2 e il
termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di
partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai
requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla
definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi.
Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli
aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di
trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo
discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto
ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le
soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato
partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la
fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di
gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando
di gara e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di
individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni
che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle
soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso
informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o
risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le
loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella
fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e
necessari per l’esecuzione del progetto.
13. abrogato.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite,
precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti,
perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli
elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui
variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri
di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo,
individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l’affidamento di una
concessione di cui all’articolo 143.
16. L’offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a
confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia
l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell’appalto quale
posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti
al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo
abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.