Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 61 (Speciale procedura di
aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica)
(art. 34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la
progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia
residenziale pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione
pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione, il
cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei
relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta
collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle
amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà
l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura
di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere
integrato nel gruppo.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando
di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di
consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto
da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara,
conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da
38 a
47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati
devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano
gli articoli 2, 63, 64,
65, 66, 70,
71, 77, 78 e
79 e gli articoli da 34 a
52.