Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 62 (Numero minimo dei candidati da
invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo –
Forcella)
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 358/1992; art.
22, d.lgs. n. 157/1995)
1. Nelle procedure
ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di
euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e
nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni
appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della
fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che
inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo,
purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di
tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri,
oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che
intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e,
ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero
massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati
non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o
superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti
idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel
dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a
sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad
assicurare un’effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero
minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma
2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno
chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli
minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire
la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di
partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto
dispongono l’articolo 55, comma 4, e l’articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero
delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all’articolo 56,
comma 4, e all’articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i
criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e
nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di
garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di
soluzioni o di candidati idonei.