Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte)
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono
sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui
all’articolo
77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito ovvero
dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per
identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono,
le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni
relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che l'offerta del prezzo sia
determinata mediante prezzi unitari
il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione
delle offerte non costituisce causa di esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall’invito
ovvero dal capitolato d’oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2,
nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del
principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e alle
finalità dell’offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le
norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i
controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l’articolo
18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli
articoli
43 e
46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.