Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 75
(Garanzie a corredo dell’offerta)
(art. 30, co. 1, co. 2 bis, l. n. 109/1994; art. 8, co. 11 quater, l. n.
109/1994 come novellato dall’art. 24, l. n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n.
554/1999; art. 24, co. 10, l. n. 62/2005)
1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia
con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario,
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di validità della garanzia.