Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 81
(Criteri per la scelta dell’offerta migliore)
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n.
358/1992; art. 21, l. n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs.
n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici,
la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più
adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e
indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà
applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.