Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Art. 84
(Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
(art. 21, l. n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione
giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della
stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della
stazione appaltante incaricato di funzioni apicali,
nominato dall’organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico
amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti
affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di
atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod.
proc. civ.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della
stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui
ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente
sono scelti tra funzionari di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a)professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati
fornite dagli ordini professionali;
b)professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base
di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo
quanto previsto dall’articolo 83, comma 4.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti,
è riconvocata la medesima commissione.