Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 89 (Strumenti di rilevazione della
congruità dei prezzi)
(art. 6, commi 5 – 8, l. n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o
inviti, di valutare la convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di
stabilire se l’offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il
criterio di cui all’articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto
del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n.
488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i
costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli
elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori,
servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali
rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono
tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera
g).
4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.