Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 91 (Procedure di affidamento)
(art. 17, l. n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis,
di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano
le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi
previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis,
di importo inferiore alla soglia di cui al
comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e),
f), f)-bis, g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione al progettista è
consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione.
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III
del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la
realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente
a società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f), che siano
da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra
d'affari media realizzata dalle predette società nell’Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.
8. È vietato l'affidamento di attività di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.