Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 92 (Corrispettivi, incentivi per la
progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
(artt. 17 e 18, l. n. 109/1994; art. 1, co. 207, l. n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono
previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo
stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista
esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al
comma 1
dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per
le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui
al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le
aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché
le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto
di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato,
per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. (abrogato).
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita,
per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto
all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene
conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto
alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare
l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'
articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con
proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del
bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e
i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e
dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun
intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in
relazione all’intervento