Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
Articolo 93 (Livelli della progettazione per
gli appalti e per le concessioni di lavori)
(art. 16, l. n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici
si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati,
laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle
superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del
tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo
alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo
metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni,
dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal
capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico
estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli
studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con
le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di
cui all’articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono,
con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell’articolo 15 del
d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.