Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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Art. 51 (Procedure di affidamento)

 

1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell’articolo 261, commi 1, 2 e 3.

2. Per l'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 84, comma 10, del codice, ovvero un’apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice.