Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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Art. 146 (Inadempimento dell’esecutore)

 

1. Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all’articolo 125, comma 5, del codice.

2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall’articolo 138, comma 2, del codice, è redatto con le modalità indicate all’articolo 223.