Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 147 (Ufficio della direzione dei lavori)
(art. 123, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.