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Sentenze del Consiglio di Stato |
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Sentenza n. 1529 del 24 marzo 2006 |
Consorzi stabili Le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 5, e 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. vanno interpretate nel senso che un’impresa consorziata non può mai partecipare ad una gara nella quale concorra anche il consorzio stabile del quale fa parte, né in forma singola né in forma associata. Con la suddetta normativa il legislatore ha inteso evitare la partecipazione alla stessa gara di imprese collegate occasionalmente o, come è il caso dei consorzi stabili, addirittura unite tra loro al punto da dar vita ad un’unica struttura imprenditoriale. Legittimamente, pertanto, la commissione giudicatrice di una gara per l’affidamento di lavori pubblici esclude un’impresa facente parte di un consorzio di imprese, nel caso in cui sia risultato che, alla medesima gara, abbia partecipato il consorzio stesso. |
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Sez. V - Sentenza n. 1521 del 24 marzo 2006 |
Principi comunitari e nazionali L’art. 16 del D.Lgs. n. 157 del 1995 (non diversamente dall’art. 15 del D.Lgs. n. 358 del 1992), nel disporre che le Amministrazioni invitano, se necessario, le Ditte partecipanti a gare per l’aggiudicazione di appalto di servizi a fornire chiarimenti e ad integrare la carente documentazione presentata, non ha inteso assegnare alle stesse una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare un ordinario modo di procedere, volto a far valere, entro certi limiti e nel rispetto della par condicio dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, coerentemente con la disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme) generale sul procedimento amministrativo (per tutte: Cons. Stato, Sez. V, n. 2725 del 4 maggio 2004). Del resto, non possono porsi sullo stesso piano l’aggiudicatario che manchi del requisito o lasci totalmente inevasa la richiesta dell’amministrazione e la situazione di chi abbia tempestivamente fatto riscontro alla richiesta, incorrendo in errore sulla documentazione che era tenuto a presentare, ovvero che abbia ottenuto dalla stessa amministrazione, sulla base di idonee giustificazioni, una dilazione del termine per la presentazione della documentazione. Le esigenze che sono alla base della rigidità e tassatività del termine, nel caso di controllo a campione dei requisiti di ammissione meramente dichiarati, non sono sovrapponibili a quelle che richiedono la tempestiva produzione della documentazione una volta intervenuta l’approvazione della graduatoria |
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N.B. I testi qui riportati NON COSTITUISCONO TESTO UFFICIALE delle leggi dello Stato per i quali si rinvia alla Gazzetta Ufficiale. Stante la natura meramente informativa dei testi riportati si declina ogni responsabilità conseguente da errori in essi contenuti. |