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Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale |
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TAR Sardegna, Sez. I Cagliari - Sentenza 20 giugno 2005 n. 1445 |
Consorzi stabili Deve ritenersi che la disposizione contenuta nell’art. 13, quarto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall’art. 9, quarto comma, della legge 18 novembre 1998, n. 415, specifichi il contenuto del generale divieto di cui al precedente art. 12, quinto comma, precisando che solo le imprese consorziate destinate ad eseguire i lavori per il consorzio sono escluse dalla partecipazione all’appalto in concorrenza con quest’ultimo. Di conseguenza, le imprese consorziate non interessate a sfruttare, nell’occasione, il collegamento consortile, sono legittimate a partecipare alla gara, in concorrenza con il consorzio del quale fanno parte (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 560). |
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TAR Puglia - Lecce - Sentenza 26 giugno 2003 n. 4476 |
Consorzi stabili L'art. 9 comma 23 della legge n. 415 del 1998, il quale ha aggiunto all'art. 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. il seguente periodo "I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e e) sono tenuti ad indicare,in sede di offerta,per quali consorziati il consorzio concorre;a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,in qualsiasi altra forma,alla medesima gara" riguarda letteralmente i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti ai sensi della legge n. 422 del 1909,i consorzi fra imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985 ed i consorzi stabili, cioè realtà giuridiche che per espressa previsione normativa (i consorzi stabili) o per la configurazione assunta nella realtà economica (i consorzi di cooperative di produzione e lavoro) hanno una struttura comune di impresa e costituiscono un centro di imputazione di interessi formalmente e sostanzialmente autonomo, istituzionalmente in grado di partecipare agli appalti pubblici e di eseguire in proprio i lavori. La norma in esame non può quindi essere intesa nel senso che i consorzi in questione debbono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono,in quanto l'ipotesi normale è che questi consorzi partecipino alla gara al fine di eseguire in proprio i lavori ;deve essere invece intesa nel senso che faculta i consorzi citati ad indicare per quali consorziati concorrono, ove non intendano eseguire direttamente i lavori; in tal caso solo ai soggetti indicati è fatto divieto di partecipare,in qualsiasi altra forma alla medesima gara; per converso i consorziati non indicati dal consorzio partecipante alla gara come esecutori dei lavori potranno partecipare alla gara individualmente o nelle maniere consentite dall'art. 12 comma 5, terzo periodo della legge n. 109 del 1994, così come modificato dall'art.7 comma 1 della legge n. 166 del 2002. |
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TAR Milano - 1 dicembre 1998 n. 2792 |
Consorzi stabili Per i Consorzi di imprese costituiti ai sensi dell'art.2602 c.c., i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria stabiliti nel bando di gara per l'aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione devono essere riferiti alle singole imprese facenti parte della compagine consortile, e non al Consorzio in quanto tale, potendo riguardare l'opposto principio dell'imputazione giuridica dei requisiti di gara in capo all'aggregazione di imprese anziché ai singoli soggetti consorziati solo le figure dei c.d. Consorzi stabili, con particolare riguardo a quelli introdotti dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m |
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N.B. I testi qui riportati NON COSTITUISCONO TESTO UFFICIALE delle leggi dello Stato per i quali si rinvia alla Gazzetta Ufficiale. Stante la natura meramente informativa dei testi riportati si declina ogni responsabilità conseguente da errori in essi contenuti. |