Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462
(G.U. 8 gennaio 2002, n. 6)
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Indice
Capo I - Disposizioni generali
Art.
1 - Ambito di applicazione
Capo II - Impianti elettrici di messa a
terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Art.
2 - Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
Art.
3 - Verifiche a campione
Art.
4 - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo
di esplosione
Art.
5 - Messa in esercizio e omologazione
Art.
6 - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi
precedenti
Art. 7 - Verifiche
straordinarie
Art. 8 -
Variazioni relative agli impianti
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9
- Abrogazioni
Art.
10 - Entrata in vigore
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed
ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività
produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni
in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare,
tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi
alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Art. 2 - Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1.
La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere
effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la
dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione
di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per
le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo
stesso.
1.
L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa
vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i
dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative
risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con
le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche
ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Art. 4 - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1.
Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,
nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad
esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e
negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità
e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o
all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI
CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli
organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5 - Messa in esercizio e omologazione
1.
La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può
essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di
lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale
rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio,
che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di
tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per
le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo
sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6 - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1.
Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,
nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o
all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI
CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli
organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Capo
IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7 - Verifiche straordinarie
1.
Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di
criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8 - Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
1.
Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale in data 12 settembre 1959, nonchè i modelli A, B e C allegati al
medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi
si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data
della sua entrata in vigore.
1.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.