Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 25 giugno 1997, n. 162045

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Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 25 giugno 1997, n. 162045
(G.U. 4-7-1997, N. 154)

 

Disposizioni applicative del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, art. 11 comma terzo, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici delle A.S.L.

 

Al fine di consentire una migliore attività da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate alle verifiche periodiche obbligatoriamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro per le macchine di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1996, n. 459 può adottare le procedure che seguono.
Dopo l'avvenuta denuncia di installazione da parte dell'utente ai sensi dell'art. 11, terzo comma, già citato, l'ISPESL provvede alla compilazione ed al rilascio del "Libretto delle verifiche" di cui ai modelli D, E, F, G, H e L del decreto ministeriale 12-9-1959, riportando nello stesso esclusivamente i dati caratteristici rilevabili della macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa.
Per la compilazione del suddetto libretto, l'ISPESL procede, secondo le precisazioni procedurali semplificate già fornite da queste Amministrazioni, ad una rilevazioni dei dati caratteristici sulla macchina già in servizio e delle condizioni di installazione, funzionamento e della congruità della utilizzazione alla sua destinazione.
Successivamente a tale adempimento l'ISPESL invia copia del libretto agli organi di vigilanza territoriali per i successivi adempimenti di competenza.
Al riguardo, agli organi di vigilanza si fa presente che la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell'espletamento di quelle verifiche che sono obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente.
Le tariffe dovute all'ISPESL per gli adempimenti di cui sopra restano quelle in vigore di cui al decreto del Ministero della sanità 8-5-1996; dette tariffe sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in base alla risoluzione del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari - n. 397166/84 del 2-8-1984.
Per le macchine di cui all'art. 11, terzo comma, già in servizio o messe a disposizione sul mercato dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella normale o straordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore, permane l'obbligo di denuncia all'ISPESL, comportando la modifica nuova immissione sul mercato ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1996, n. 459. Ogni altra variazione, comprese le modifiche non rientranti nei casi sopra citati, dovrà essere comunicata tempestivamente dall'utilizzatore direttamente agli uffici territoriali di vigilanza in conformità al disposto dell'art. 16 del decreto ministeriale 12-9-1959.
Con esplicito riferimento all'art. 11, secondo comma, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1996, n. 459, rimane in essere, secondo le procedure e le modalità previgenti di pagamento e di attestazione, l'espletamento, da parte dell'ISPESL dei servizi riferentisi a macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del regolamento in questione. Tale procedura permane anche nel caso in cui l'utente non si è avvalso della clausola di cui all'art. 11, secondo comma, punto b), del citato decreto del Presidente della Repubblica e per le macchine, già in uso in uno Stato dell'Unione europea, privi di dichiarazione CE di conformità e messe in servizio sul territorio italiano.
Rimangono inoltre in vigore tutte le procedure e le disposizioni previgenti inerenti le richieste di omologazione delle scale aeree ad azionamento manuale, non rientrando le stesse nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1996, n. 459.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto ed al fine di un rapido smaltimento delle denunce di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i dipartimenti periferici dell'ISPESL, considerata la consolidata applicazione da parte dei costruttori di apparecchi di sollevamento delle disposizioni tecnico progettuali, l'ISPESL potrà definire il procedimento d'omologazione dopo aver esaminata la completezza formale della relativa documentazione - firmata da un tecnico laureato o diplomato, dipendente dall'azienda o iscritto al relativo albo professionale abilitati a norma di legge all'esercizio della professione - allegata alla denuncia in conformità alla circolare 23-12-1976, n. 77 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.