Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 5 Marzo 1997 n. 28

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Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 5 Marzo 1997 n. 28
(G.U. 25-3-1997, n. 70)

 

Direttive applicative del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

Individuazione datore di lavoro nei condomini.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'art. 1, terzo comma, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore. Trasferimento di sede.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, successivamente all'assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi e di compilazione del documento di cui all'art. 4, secondo comma, trasferisca la propria attività in altra sede, lo stesso è tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi ed il documento pertinente, in analogia a quanto previsto dal settimo comma del citato art. 4, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti, in particolare per quanto riguarda l'ambiente di lavoro.

Subappalto nei trasporti.
Nel caso in cui un'azienda di trasporto subappalti ad imprese minori, i cosiddetti "padroncini", l'esecuzione di servizi di trasporto, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 7 (contratto di appalto o contratto d'opera), in quanto tale articolo disciplina unicamente l'ipotesi dell'affidamento a terzi di lavori da realizzare all'interno dell'azienda o unità produttiva.

Tenuta del registro infortuni.
L'art. 4, quinto comma, lettera o), prevede per il datore di lavoro la tenuta di un registro infortuni "nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro". Il decreto del Ministro del lavoro del 5-12-1996 ha modificato unicamente la nota esplicativa all'allegato B del decreto ministeriale 12-9-1958 relativo al modello di registro precisando che l'obbligo di registrazione sussiste quando l'infortunio comporta "l'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento". L'ampliamento delle registrazioni (da 3 giorni a 1 giorno) è unicamente finalizzato alla raccolta di dati statistici utili a fini prevenzionistici.
La nuova disposizione ha mutato solo per tale aspetto i contenuti dell'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955.
In relazione a quanto sopra, conservano la loro validità le motivazioni della circolare n. 537 del 3-2-1959 che, in riferimento all'obbligo di conservazione del registro sul luogo di lavoro, ha fornito indicazioni applicative in ordine ad alcune fattispecie.
In particolare la circolare ha chiarito che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da modalità o svolta in sede con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in questione sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.
La concreta verifica di tale situazione è ovviamente rimessa all'apprezzamento dell'organo di vigilanza.
Assoggettabilità alla normativa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro delle imprese individuali il cui titolare si avvale di collaboratori familiari.
Nell'ipotesi di un'impresa artigiana costituita in forma individuale, la tutela antinfortunistica e di igiene va apprestata obbligatoriamente nel caso in cui i collaboratori familiari prestino la loro attività in maniera continuativa e sotto la direzione di fatto del titolare.
Nella ipotesi invece in cui tale subordinazione di fatto non sussista e il familiare esplichi saltuariamente la propria attività per motivi di affezione gratuitamente ed in veste di alter ego del titolare, la tutela non va apprestata.