Circolare ISPESL 16 luglio 1997, n. 71

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Circolare ISPESL 16 luglio 1997, n. 71

 

Disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, art. 11, terzo comma, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L.. - Circolare 25 giugno 1997, n. 162054.

 

A seguito della pubblicazione della circolare del Ministero dell'industria, commercio e artigianato di cui all'oggetto, si riportano appresso i necessari chiarimenti tecnici ed amministrativi al fine dell'attuazione delle disposizioni in essa contenute e che dovranno essere messe in atto alla data di ricezione della presente circolare. Di conseguenza le disposizioni emanate con la circolare n. 90/96 sono abrogate.
- Tutte le macchine denunciate in conformità all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1996, n. 459 devono essere immatricolate secondo le modalità previste dalla circolare n. 8/1997 e con le procedure già note provvedendo eventualmente alla regolarizzazione della denuncia.
- Devono essere attivate, per le macchine del punto 1, le procedure di addebito secondo le modalità vigenti e con le tariffe in vigore di cui al decreto ministeriale 8-5-1996 (tariffa XI, punti 2, 3, 4, e 5).
- Il servizio deve essere effettuato secondo le procedure già esplicitate nella circolare n. 64/94 e successive integrazioni. Per quanto riguarda la compilazione del verbale di prima verifica "Libretto delle verifiche" non possono essere richiesti all'utente dati costruttivi, ma devono essere riportati esclusivamente i dati caratteristici rilevabili direttamente sulla macchina o desumibili dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa, l'eventuale non rilevabilità o non riscontrabilità dal manuale di istruzione di qualche dato deve essere indicata alla corrispondente voce del libretto. Per l'espletamento del servizio devono essere utilizzati i modelli già in dotazione dei Dipartimenti, sovrapponendo alla voce "Omologazione" la voce "prima verifica".
- I Dipartimenti periferici devono inviare agli organi di vigilanza competenti per territorio gli elenchi delle denunce di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 459/1996, contenenti la data della denuncia, il nome della ditta, il tipo di apparecchio, il numero di fabbrica e la località di installazione, al fine di consentire ai suddetti organi di vigilanza l'esercizio della loro attività.
- Per le macchine già in servizio provviste di Libretto di immatricolazione e messe a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive o variazioni di modalità di utilizzo, i Dipartimenti periferici devono accettare le relative denunce solo se tali modifiche costruttive o variazioni di utilizzo hanno comportato la marcatura CE della macchina in conformità al combinato disposto dell'art. 1, commi terzo e quarto; dell'art. 11, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 459/1996.
- Qualora l'intervento su macchina omologata non comporti "nuova immissione sul mercato" o "nuova messa in servizio", la verifica sarà di competenza esclusiva degli organi di vigilanza territoriale. A tale proposito i Dipartimenti periferici ed il Dipartimento centrale omologazione terranno a disposizione degli organi di vigilanza le documentazioni depositate agli atti dell'Istituto.
- Al fine di una rapida definizione delle pratiche di omologazione di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i Dipartimenti periferici, l'esame della documentazione presentata ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 77/76 dovrà vertere nel controllo della sola completezza formale di quanto richiesto dalla circolare stessa.
A chiarimento di alcune problematiche operative si allega la nota CE1.

NOTA TECNICA CE1

1) In relazione all'art. 1, commi terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, si ritiene che non debbano considerarsi "modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione" o "variazioni delle modalità di utilizzo" quelle contenute nell'ambito delle caratteristiche progettuali o delle prestazioni previste dal costruttore originario. In particolare:
a) Il cambiamento di automezzo di una "gru su autocarro", omologata in conformità alle disposizioni previgenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, qualora le caratteristiche del nuovo veicolo rientrino in quelle minimali previste nella documentazione già a suo tempo prodotta dal fabbricante della gru, non costituisce nuova immissione sul mercato e non richiede che sia presentata all'ISPESL denuncia di installazione. Al riguardo si allega la nota del Ministero dell'industria sull'argomento (allegato 1).
Pertanto l'utente di una gru su autocarro, immessa sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 e non accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità che trasferisca il braccio idraulico su un nuovo autocarro, dovrà darne comunicazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 12-9-1959, all'organo di vigilanza competente per territorio fornendo anche la documentazione necessaria a valutarne la correttezza dell'installazione.
Sarà cura dell'organo di vigilanza effettuare tutti gli accertamenti sulla macchina e le nuove prove di carico in conformità alle disposizioni previgenti al fine di valutarne la sicurezza al ribaltamento.
b) Qualora una gru omologata in una determinata configurazione/allestimento o con determinate attrezzature o accessori di sollevamento, venga reinstallata in una configurazione/allestimento diverso o dotato di nuove attrezzature o di nuovi accessori di sollevamento (ad esempio: gru a torre reinstallata con altezza torre o con lunghezza braccio diverse da quelle riportate nel certificato di omologazione; gru su autocarro o autogrù equipaggiate con prolunghe o altre attrezzature, oppure con accessori di sollevamento non presenti al momento dell'omologazione, ecc.) già previsti nella documentazione tecnica di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 77/76 presentata all'ISPESL per l'omologazione, non si ha nuova immissione sul mercato e non è richiesta quindi nuova denuncia all'ISPESL.
Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 12-9-1959, l'utente dovrà darne comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio attestando che tale nuovo assetto della macchina era già previsto dal fabbricante e fornendo la nuova tabella di portata prevista dal costruttore.
L'organo di vigilanza effettuerà sulla macchina tutti gli accertamenti e le prove di propria competenza.
c) La sostituzione di componenti della macchina di sollevamento (ad es.: paranco, carrello, motori, ecc.) con altri aventi caratteristiche tali da non determinare incrementi di sollecitazioni sulle strutture della macchina non costituisce nuova immissione sul mercato. L'organo di vigilanza effettuerà gli accertamenti e le prove che si renderanno necessari.
d) In generale ogni intervento strutturale su una macchina che sia finalizzato al mantenimento od al ripristino delle condizioni iniziali (ad esempio per riparazione a seguito di danneggiamento od altro), oppure che riduca lo stato di sollecitazione sulla struttura stessa (ad esempio riduzione dello scartamento di una gru a ponte a seguito di spostamento su altre vie di corse, ecc.) non costituisce nuova immissione sul mercato e quindi non richiede nuova denuncia all'ISPESL, ma comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio, in base all'art. 16 del decreto ministeriale 12-9-1959.
2) L'installazione di un sistema di comando ad onde elettromagnetiche (vedi anche al riguardo nota ISPESL del 15-1-1997, n. 588 di trasmissione del relativo parere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato), così come l'inserimento o l'aggiunta di qualsiasi altro componente di sicurezza, rispondente alle disposizioni di immissione sul mercato, su una gru già omologata, per una maggiore funzionalità con conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'utilizzazione, mantenendo l'apparecchio nei limiti di utilizzazione previsti dal costruttore, non costituisce nuova immissione sul mercato dell'intera macchina e pertanto non richiede una nuova denuncia di installazione all'ISPESL.
L'utente deve comunicare all'organo di vigilanza competente per territorio l'avvenuta installazione del sistema di comando ad onde elettromagnetiche, secondo l'art. 16 del decreto ministeriale 12-9-1959, per i conseguenti accertamenti di competenza.
Al riguardo si allegano il parere 77 del Comitato permanente (allegato 2) e lo schema sulle parti principali dei sistemi di comando del prEN 12077 (allegato 3).
3) Non fanno parte della macchina, e quindi della Dichiarazione CE di conformità, le strutture fisse di appoggio quali le vie di corsa di gru a torre, a ponte, a cavalletto e simili, le travi di scorrimento dei carrelli di gru monorotaia, gli elementi di sospensione dei paranchi fissi, ecc. Per l'installazione rimangono ferme le responsabilità di cui all'art. 2, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 circa la corretta installazione della macchina secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.